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Gli enti religiosi devono applicare l'imposta di soggiorno

Il Tar Lazio, sezione seconda bis, con Sentenza n. 346/2026 ha affermato che la normativa vigente non prevede alcuna esenzione relativa all’imposta di soggiorno per gli enti religiosi che gestiscono una casa per ferie.

Quindi tali enti devono applicare l’imposta di soggiorno ai propri clienti, anche se il motivo del soggiorno è legato a finalità religiose.