Gruppi di acquisto solidali: esclusione IVA fino al 2036
I versamenti dei soci al "Gruppo di acquisto solidale", relativi alla distribuzione delle merci da questo acquistati, restano irrilevanti ai fini IVA, almeno fino al 31/12/2035. Le modifiche apportate dal D.L. 146/2021 art. 5 c. 15quater all'art. 4 e 10 del DPR 633/1972, con il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione per le operazioni rese dagli enti associativi nei confronti dei propri soci, associati, partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari, sono infatti "sospese" per l'intervento dell'art. 6 D.lgs. 186/2025, che ne ha differito l'entrata in vigore dal 1/1/2026 al 1/1/2036.
E' superato il "dubbio" interpretativo posto dall'Istante all'Agenzia dell'entrate sull'effettiva applicabilità dell'art. 10 del Decreto IVA , come avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1/1/2026, atteso che le attività tipiche dei gruppi di acquisto solidale sono disciplinate da legge specifica (art. 1 L. 244/2007 in particolare commi 266 e 267, richiamata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o Codice del Terzo settore all'articolo 5, lettera w) per cui non si considera cessione di beni la distribuzione ai soci delle merci acquistate collettivamente e i versamenti dei soci al G.A.S. relativi alla distribuzione delle merci possono essere considerati cessioni aventi ad oggetto denaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto IVA.
Per l'Agenzia delle entrate, nella Risposta 20/2026, le operazioni di distribuzione dei beni, acquistati dall'Istante collettivamente e senza alcuna applicazione di ricarichi, esclusivamente agli associati devono considerarsi escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, in virtù della loro natura non commerciale, come previsto dalla citata legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 267, sempre però che sussistano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto IVA, che, nella sua interezza continua ad avere la propria efficacia, fino al 31 dicembre 2035, in virtù del articolo 6, del d.lgs. n. 186 del 2025.