Il ruolo dell’organo di revisione nel presidio delle partecipate
Nell’ambito dell’analisi dell’assetto delle partecipate regionali, la Corte dei Conti Emilia-Romagna, con la delibera n. 37/2026/VSGO, è intervenuta sul ruolo dell'organo di revisione nell'ambito del presidio delle partecipate dell'ente, ricordando l’opportunità di acquisire il suo parere sugli atti della revisione ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, a prescindere dalla sussistenza di specifico obbligo normativo.
Secondo la Corte, infatti, “non v’è dubbio che il revisore deve verificare che l’ente adempia alle prescrizioni di cui all’art. 20 del T.U.S.P. vigilando (eventualmente) anche sull’attuazione del piano di razionalizzazione secondo gli atti deliberati e le modalità e gli strumenti previsti dal diritto societario (dismissione, operazioni straordinarie)”. Ciò in quanto “il supporto tecnico dell’organo di revisione in un’attività di notevole rilevanza per la gestione finanziaria (anche) dell’Ente regionale quale quella, in generale, di riordino delle proprie partecipazioni, nel lasciare impregiudicate le valutazioni di merito di competenza degli Organi regionali, appare coerente con la generale funzione di collaborazione dei Revisori dei conti con l’Organo consiliare dell’Ente e con gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte che hanno richiamato l’opportunità di acquisire dette valutazioni anche in casi in cui, a rigore, il parere, secondo la lettera della legge, non sarebbe obbligatorio (Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, Del. 422/VSG dell’8 novembre 2019)”.
Questo anche considerando che la scelta di mantenimento delle partecipazioni non dovrebbe “esaurirsi in una mera opzione di natura esclusivamente politica ma deve fondarsi su valutazioni di legittimità e di merito gestionale, in modo coerente con i parametri oggettivi di convenienza economica, sostenibilità finanziaria e necessarietà funzionale imposti dal TUSP”.
È dunque auspicabile una costante verifica dell’azione gestionale a tutela del valore delle partecipazioni societarie, sia tramite le attività di vigilanza direttamente condotte dall’Ente sull’assetto delle proprie partecipazioni sia mediante il coinvolgimento dell’organo di revisione nel contesto delle procedure e delle attività concernenti i provvedimenti di cui all’art. 20 del D.lgs. 175/2016.