Partecipate: richiami su fondo perdite e asseverazione dei rapporti reciproci
La Corte dei Conti Lombardia, nella deliberazione n. 264/2026/PRSE, ha contestato a un Comune il mancato accantonamento del fondo perdite per una società partecipata per due esercizi consecutivi. L'Ente ha attribuito l'omissione a un errore materiale, evidenziando inoltre la modesta entità della quota posseduta (e del conseguente accantonamento), nonché l'assenza di richieste di ripiano ed il successivo ritorno all'utile della partecipata. Osservazioni che la Corte ha giudicato irrilevanti, ribadendo che “la violazione dell’obbligo di effettuare l’accantonamento in questione costituisce una grave irregolarità contabile, idonea a inficiare la veridicità e correttezza del saldo di amministrazione”
La Sezione regionale ha inoltre censurato la mancata tempestiva riconciliazione dei rapporti debitori e creditori con le società partecipate, dovuta all'assenza di parte delle necessarie attestazioni nei tempi utili per l'approvazione del rendiconto. Pur rilevando la difficoltà derivante dalla mancata collaborazione di una società nell’assolvimento dell’obbligo, la Corte ha invitato “l’organo esecutivo comunale, in caso di inerzie da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, ad assumere “i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”” in modo da assicurare la piena attendibilità dei dati contabili del rendiconto e dei futuri bilanci consolidati.