IMU: effetto traslativo del diritto di proprietà
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18638 del 08/06/2026, in materia di effetto traslativo del diritto di proprietà a seguito di decreto di trasferimento, ha ricordato il principio secondo cui “In tema di ICI, per gli immobili compresi nel fallimento, già prima della modifica dell'art. 1, comma 173, lett. c), della l. n. 296 del 2006 - non innovativa rispetto al precedente regime di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 - il versamento dell'imposta doveva essere effettuato, nel suo ammontare complessivo per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento fino al decreto di trasferimento, cui si ricollega l'effetto traslativo della proprietà, entro il termine di tre mesi dalla data in cui è prelevabile il prezzo versato dall'aggiudicatario, cioè dalla data del decreto di trasferimento degli immobili” (cfr. Cass. 20953/2019 e da ultimo Cass. n. 1102/2026).
Oggetto della controversia in esame è l’avviso di accertamento IMU 2015 emesso da parte dell’Ente impositore nei confronti di una società srl, eccependo una maggiore imposta dovuta.
Il primo grado di giudizio si era concluso con l’accoglimento del ricorso da parte del contribuente; Nel secondo grado di giudizio, il ricorso dell’Ente era stato rigettato e quest’ultimo condannato alle spese,
Il comune propone ricorso per cassazione e la società contribuente si oppone con controricorso.
Nel caso analizzato, non è in discussione che l’effetto traslativo, a cui è correlata l’acquisizione della soggettività passiva ai fini IMU, si è prodotto con l’emissione del decreto di trasferimento dell’immobile.
Ciò che viene eccepito dall’Ente impositore è il momento esatto in cui il decreto di trasferimento dell’unità immobiliare acquista giuridica rilevanza, contestando la conclusione a cui è addivenuta la decisone impugnata che lo ha ricondotto al deposito del predetto decreto nella cancelleria del tribunale.
I giudici hanno affermato che:
“Non è chi non veda che la tesi dell’ente territoriale non è conforme al chiaro dettato normativo citato correttamente da parte controricorrente nell’art. 133 c.p.c., secondo cui l’esistenza giuridica della sentenza pronunciata dal giudice avviene a seguito della sua pubblicazione con il deposito in cancelleria.
La pubblicazione è l’atto attraverso il quale la sentenza acquista la sua esistenza giuridica autoritativa di dictum del giudice (cfr. Cass. n. 5245/2009, Cass. n. 4139/2001), pertanto si può convenire con la tesi che tutti gli incombenti anteriori ad essa rimangono superati e resi praticamente irrilevanti.
Soccorre da ultimo un recente arresto di questa Corte che si è interrogata anche sugli effetti di un’eventuale discrepanza temporale tra il deposito e la pubblicazione della sentenza, stabilendo che:
“Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della pronunzia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione, sicché, se tali momenti sono impropriamente scissi con apposizione in calce alla decisione di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività del gravame, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente affermato la tardività dell'impugnazione senza considerare che, in conseguenza dell'accorpamento di due diversi Uffici del G.d.P., la sentenza, pur depositata presso la cancelleria dell'ufficio accorpato, era stata reperita e inserita nell'elenco cronologico delle sentenze - evento dal quale dipende il deposito - di quello accorpante oltre un anno dopo)” (cfr. Cass. n. 10810/25).