IMU: nessuna esenzione per box e posti auto non strumentali alle attività dell’ente non commerciale
Con sentenza del 2 febbraio 2026, n. 609, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha rigettato l'appello di un contribuente avverso il diniego, opposto dal Comune, al rimborso IMU per l'anno 2018. Tra i motivi di doglianza, il contribuente contestava il mancato riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992 per alcune unità immobiliari destinate a box e posti auto, sostenendo che le stesse fossero funzionali alle finalità istituzionali dell'ente.
La Corte ha fondato la decisione sul carattere eccezionale delle agevolazioni fiscali invocate dalla contribuente, che, come tali, sono di stretta interpretazione. L’esenzione ex art. 7 dcitata presuppone che l’immobile sia concretamente ed effettivamente destinato allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’ente beneficiario.
Nel caso di specie, per gli immobili adibiti a box e posti auto, classificati catastalmente in cat. A/10, la Corte non ha ravvisato il nesso funzionale necessario, non risultando che al loro interno venissero in concreto svolte le attività proprie dell'ente. Su tale base, l'esenzione è stata esclusa e l'appello respinto, con conferma del diniego di rimborso.
La pronuncia offre un utile criterio operativo per gli uffici tributi comunali nell'istruttoria delle istanze di esenzione o rimborso IMU presentate da enti non commerciali: la mera riconducibilità catastale o dominicale del bene all'ente non è sufficiente, dovendo essere dimostrata, caso per caso, l'effettiva e concreta destinazione del singolo immobile (compresi box e posti auto) allo svolgimento delle attività istituzionali agevolate.