Nessun riferimento a coobbligazione solidale nell’atto di accertamento IMU: gli eredi rispondono pro quota
Un Comune ha notificato cumulativamente a ciascuno dei coeredi un atto di accertamento IMU per il 2018, richiedendo a ciascuno l’intero importo dovuto dal de cuius, configurando una obbligazione solidale tributaria dei coeredi rispetto alla pretesa. La questione è stata affrontata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza del 4 maggio 2026, n. 2686.
La Corte ha ribadito che, in mancanza di norme speciali derogatorie (diversamente da quanto previsto, ad esempio, per le imposte sui redditi ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973), ai debiti tributari ereditari si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c.: gli eredi rispondono dei debiti del de cuius in proporzione alle rispettive quote ereditarie e non in via solidale, principio già affermato dalla Cassazione anche con specifico riferimento all'IMU (cfr. Cass., ord. n. 11097/2025).
Sulla base di tale principio, il Collegio ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento notificato a ciascun coerede per l'intero importo dell'imposta, in violazione del canone di chiarezza degli atti impositivi sancito dall'art. 7 dello Statuto del contribuente. L’atto notificato non consentiva al singolo destinatario di comprendere l'esatta portata della pretesa a proprio carico né è stata ritenuta dirimente la circostanza che il Comune intendesse poi ridurre, in sede esecutiva, la pretesa alla sola quota di competenza di ciascun erede.
Ne discende, per gli uffici tributi, la necessità di predisporre avvisi di accertamento IMU distinti per ciascun coerede, quantificando l'imposta dovuta in proporzione all'effettiva quota ereditaria e non per l'intero ammontare, pena l'illegittimità dell'atto impositivo.