IMU: necessario vincolo culturale diretto per l’agevolazione su immobili privati di interesse storico o artistico
A quali condizioni gli immobili privati possono godere della riduzione d’imposta del 50% per il loro interesse storico o artistico? È il quesito su cui è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Giustizia tributaria del Lazio, a seguito dell’appello di un Comune in una controversia che lo opponeva ad una confraternita religiosa. Il motivo del contendere era un avviso di accertamento IMU relativo a diversi immobili per i quali era stata richiesta la riduzione d'imposta del 50% prevista dall'art. 13, comma 3, lett. a), del D.L. n. 201 del 2011 in ragione del loro interesse storico-artistico.
La Corte, con sentenza del 19 gennaio 2026, n. 330, ha richiamato la disciplina degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), evidenziando come, per i beni di proprietà pubblica, sia sufficiente la mera appartenenza alla categoria storica o artistica, mentre per quelli di proprietà privata – in cui rientrano anche gli immobili appartenenti a enti ecclesiastici – l'agevolazione presuppone l'esistenza di un vincolo "diretto", accertato con apposito provvedimento amministrativo di verifica dell'interesse culturale.
Applicando tale principio, il Collegio ha confermato l'agevolazione per gli immobili in relazione ai quali risultava documentata, tramite decreti ministeriali degli anni 1955-1956 e nota della Soprintendenza del 2014, l'esistenza del vincolo diretto; l'ha invece esclusa per l'immobile ancora privo della verifica di cui all'art. 12, comma 2, del Codice, precisando che la sola vetustà del bene (oltre settant'anni) e la circostanza che l'autore non sia più vivente non tengono luogo dell'accertamento formale richiesto dalla norma agevolativa, di stretta interpretazione.
Per gli uffici tributi, la pronuncia conferma che, nella trattazione di istanze di riduzione IMU per immobili di interesse storico appartenenti a enti privati (comprese confraternite e altri enti ecclesiastici), è sempre necessario verificare l'esistenza del formale provvedimento di accertamento/notifica del vincolo diretto, non essendo sufficiente l'autodichiarazione del contribuente né il solo dato anagrafico dell'immobile.