Agevolazioni prima, casa differenze tra IMU e ICI
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con Ordinanza n. 16793/2026, ha affrontato ricorso affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha respinto l'appello avverso la decisione della C.T.P. di Salerno. Quest'ultima decisione, a sua volta, aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento per omesso versamento ICI (anno 2010), con cui era stata applicata una maggiore imposta per il mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata con riguardo all'immobile di proprietà del contribuente destinato a prima abitazione, presso il quale egli dimorava abitualmente ma in cui aveva trasferito la residenza anagrafica a far data dall'anno successivo a quello di riferimento.
Il ricorrente ha contestato la sentenza di primo grado osservando di aver provato, in tesi, la dimora abituale nell'immobile mediante la produzione delle bollette relative, mentre il giudice di secondo grado aveva, erroneamente, escluso la rilevanza di tale produzione, affermando che il requisito necessario, ai fini del riconoscimento dell'esenzione ICI, era la residenza anagrafica nell'immobile per il quale è richiesta
La Corte di cassazione ha affermato che la prova della dimora abituale per fruire dell’esenzione per l’abitazione principale può essere fornita anche con le bollette delle utenze e con i consumi di acqua, luce e gas.
La Cassazione ha osservato che in tema di agevolazioni per abitazione principale, la giurisprudenza di legittimità distingue nettamente il regime dell'ICI da quello dell'IMU: mentre per l'IMU l'esenzione postula il concorso imprescindibile, in capo al possessore, della residenza anagrafica e della dimora abituale nel medesimo immobile, trattandosi di norma agevolativa di stretta interpretazione (Cass., Sez. 5, n. 12576/2024; Cass., sez. 5, n. 19684/2024), per l'ICI - specie nel regime anteriore alle modifiche del 2007 - l'abitazione principale era individuata essenzialmente in base alla dimora abituale, con attribuzione alla residenza anagrafica di valore meramente presuntivo e superabile mediante prova contraria.
In tale contesto, la Corte di cassazione ha più volte affermato che la dimora abituale costituisce una situazione di fatto, accertabile attraverso elementi oggettivi e concordanti idonei a dimostrare l'effettiva e stabile utilizzazione dell'immobile quale centro degli interessi personali e familiari del contribuente, quali, in particolare, la continuità dei consumi delle utenze domestiche, la documentazione relativa a luce, gas e acqua, la presenza di arredi e suppellettili, nonché ulteriori indici di stabile abitazione (cfr. Cass., sez. 5, n. 1464/2009; Cass., sez. 5, n. 22312/2011). In questa prospettiva, le bollette delle utenze non assurgono a titolo autonomo di agevolazione, ma rappresentano un mezzo di prova tipico e rilevante della dimora abituale, idoneo, ove valutato unitamente ad altri elementi, a superare l'assenza o la non coincidenza della residenza anagrafica ai fini ICI, mentre non possono in alcun caso sostituire il requisito formale della residenza richiesto, invece, dalla disciplina IMU vigente.
Infatti, la dimora abituale "può essere dimostrata con elementi di fatto idonei a evidenziare l'effettiva e stabile utilizzazione dell'immobile", quali consumi delle utenze domestiche, presenza continuativa e organizzazione della vita quotidiana (Cass. Sez. 5, n. 2166/2020).