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IMU: immobili della Provincia in comodato all'ASL

Con Ordinanza n.4542 del 28/02/2026, la Corte di Cassazione, in tema di IMU, ha ribadito che l’esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l'utilizzazione indiretta, in virtù di concessione, comodato o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l'esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall'ente commerciale che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale (Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2016, n. 10483; Cass., Sez 5^, 20 luglio 2016, n. 14912; Cass., Sez. 6^-5, 23 luglio 2019, n. 19773; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5765; Cass., Sez. 5^, 21 maggio 2019, n. 13691; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30896; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, n. 36032; Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 2023, n. 27761; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 32357; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18933).

All'art. 7 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di "Esenzioni", si stabilisce che sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 31, comma 18) che l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista al comma 1, lettera a), del presente articolo, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

Nella controversia in esame, il giudice di merito si è attenuto esclusivamente al principio di diritto: "In tema di IMU, in forza del richiamo disposto dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché dall'art. 1, comma 759, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo l’interpretazione autentica datane dall'art. 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, oltre all’esenzione prevista dalla lett. a) dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che concerne specificamente gli immobili «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali» che sono «posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», questi ultimi enti – al pari degli enti privati non societari - possono beneficiare anche dell’ulteriore esenzione prevista dalla lett. i) dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con riguardo agli immobili sottratti ai compiti istituzionali di propria pertinenza, anche in caso di concessione in comodato ad enti (pubblici o privati) strutturalmente o funzionalmente collegati all'ente comodante, ferma restando la destinazione esclusiva allo svolgimento delle attività ivi elencate con modalità non commerciali»".