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Incentivi funzioni tecniche altre indicazioni Corte Conti

La Corte Conti Veneto, con delibera n. 49/2026, ha fornito nuove indicazioni un materia di liquidazione incentivi funzioni tecniche.

Pur dichiarando inammissibile il quesito, la Corte dei Conti, nel proprio fine istituzionale collaborativo e istruttivo, ha messo in evidenza punti rilevanti in merito ai presupposti di erogazione degli incentivi, ripercorrendo il quadro giurisprudenziale.

L’art. 45, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) prevede che l’incentivo per le funzioni tecniche sia corrisposto “dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo”.

La norma si pone in continuità con il previgente comma 3, quarto periodo, dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale disponeva che “la corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”. La giurisprudenza della Corte si è ripetutamente pronunciata sulla portata di tali disposizioni, fornendo indicazioni sulle modalità di erogazione e liquidazione degli incentivi in parola.

Per quanto di rilievo, la Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 53/2023/PAR, nel rispondere a un quesito in merito alla possibilità di prevedere “una liquidazione della fase esecutiva «per step» nelle ipotesi di contratti di appalto per servizi e forniture in corso di svolgimento” e, in particolare, “al termine di ogni esercizio”, si è espressa in termini negativi, chiarendo, anzitutto, che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, il diritto all’incentivo, evidentemente, non può sorgere in momenti anteriori al perfezionamento della relativa obbligazione in capo all’amministrazione.

A quest’ultimo riguardo, nel richiamare la delibera della Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna n. 43/2021/PAR, è stato evidenziato che la tempistica per l’adozione degli impegni di spesa (e della relativa imputazione) deve seguire lo sviluppo dell’appalto oggetto dell’affidamento (nel cui ambito viene svolta l’attività per la quale è riconosciuto l’incentivo), in quanto la scadenza di ogni obbligazione deve essere individuata “nel momento della conclusione di ogni singola attività, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita”.

È stato altresì chiarito che il momento dell’impegno va distinto dal momento della liquidazione, la quale richiede la puntuale verifica da parte dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività, potendo tale controllo condurre a casi di riduzioni o esclusioni del compenso.

Tali principi sono stati successivamente ribaditi dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 120/2025/PAR (anch’essa richiamata nella richiesta di parere), la quale ha fornito alcune precisazioni in merito al momento della liquidazione.

In primo luogo, è stato evidenziato che, analogamente a quanto previsto dalla previgente disciplina, l’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 intesta alle stazioni appaltanti (e agli enti concedenti) il compito di adottare “secondo i rispettivi ordinamenti” criteri generali per il riparto degli incentivi e per la “corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo; ne discende, dunque, per gli enti l’opportunità di individuare anche le modalità attraverso le quali procedere alla previa verifica dell’effettivo svolgimento delle prestazioni incentivate.

In secondo luogo, la Sezione ha declinato “in termini concreti” i principi sopra esposti, evidenziando che “la materiale erogazione”, presupponendo la verifica del corretto svolgimento dell’attività incentivata, potrà, dunque, “avvenire solo al verificarsi del presupposto dell’espletamento della procedura per la scelta del contraente per le attività che vanno dalla programmazione alla aggiudicazione e del presupposto del collaudo per tutte le attività necessarie per l’esecuzione” (cfr. deliberazione n. 5/2025/PAR della Sezione regionale di controllo per la Puglia).

È stato, infine, chiarito che, nel rispetto del quadro sopra delineato, la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi in parola rientra nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato.