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Incentivi tecnici negli accordi quadro: indicazioni per il calcolo

Con la deliberazione n. 74/2026/PAR, la Corte dei conti Emilia-Romagna, ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dell’art. 45 del D.lgs. 36/2023, in materia di incentivi per funzioni tecniche, con particolare riferimento alla determinazione della base di calcolo nei contratti attuativi derivanti da accordi quadro

La Corte ha in particolare ribadito che gli incentivi devono essere correlati all’attività effettivamente svolta e agli affidamenti concretamente attuativi, escludendo che la sola stipulazione dell’accordo quadro possa costituire il presupposto per la maturazione del diritto all’incentivo. In particolare, viene chiarita “la non idoneità dell'accordo quadro a costituire base di maturazione dell'incentivo” precisando che “il punto di ancoraggio — sia per la maturazione del diritto sia per la quantificazione dell'incentivo — è il singolo contratto attuativo.”

Secondo la Sezione, qualora “l'accordo quadro abbia ad oggetto una delle attività previste dal legislatore e sia stato assegnato con gara, i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo”.

Di conseguenza la base per il calcolo è rappresentata dall’ “importo totale di affidamento al netto di IVA così come riportato nel contratto attuativo, già al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario”.

Nel rispondere allo specifico quesito, la Sezione osserva che “nell'ipotesi in cui un accordo quadro del valore a base di gara di 100 venga attuato mediante plurimi contratti attuativi i cui computi metrici sommino a un importo superiore (a titolo esemplificativo, 125), la base di calcolo dell'incentivo non è né l'importo massimo dell'accordo (100) né la somma dei computi metrici al lordo del ribasso (125), bensì l'importo di ciascun contratto attuativo al netto del ribasso offerto, così come risultante dall'ordine o dal contratto di adesione. Nessun incentivo matura in ragione della sola stipulazione dell'accordo quadro. Tanto il quinto d'obbligo quanto la proroga tecnica, qualora non inclusi nell'importo a base di affidamento sin dalla fase di indizione della procedura ai sensi dell'art. 14, c. 4, D.lgs. n. 36/2023, non possono essere computati ex post ai fini dell'incentivo”