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L’incompatibilità della carica di amministratore unico preclude la possibilità di percepire compensi

La Corte dei Conti Emilia Romagna, con il parere n. 42/2021/PAR, dichiarando inammissibile, per mancanza dei requisiti di generalità ed astrattezza, un quesito riguardante al trattamento economico spettante ad un consigliere comunale per l’attività di amministratore unico di una società partecipata al 100% da un ente, ricorda come tale fattispecie "presuppone la necessaria verifica in merito alla compatibilità o meno dei due incarichi, in quanto lo svolgimento di un incarico incompatibile preclude la possibilità di percepire compensi o rimborsi spese". Spetta all’ANAC la competenza a rilasciare pareri in materia di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell’art. 16, co. 3 del D.lgs. 30/2013; alla Corte dei Conti compete solo “l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative” conseguenti alle violazioni in materia”.