Non si applica avanzo per finanziare FCDE
L'applicazione di avanzo libero per finanziare FCDE in conto competenza 2025 è manovra elusiva perchè l'avanzo libero si utilizza, ai sensi art. 187 comma 2 Tuel, solo per spese correnti non permanenti e in questo modo si aggirebbe l'ostacolo, liberando risorse correnti di competenza per finanziare qualsiasi tipo di spesa. Altra questione è invece utilizzare l'avanzo liberatosi in sede di rendiconto dalla riduzione di FCDE.
Il paragrafo 3.3. All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi chiarisce che l'eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce
L'art. 187 comma 2 lett. e) Tuel dispone che resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Quindi in sede di approvazione del rendiconto è opportuno individuare la quota di FCDE liberatasi per effetto della riduzione dei residui attivi, per incasso e per stralcio, e spostarla su una riga autonoma del modello A1 stesso rendiconto. Dopo l’approvazione del rendiconto è possibile applicare avanzo così liberatosi sulla competenza dell'esercizio successivo, per la copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione.
Non è invece possibile applicare avanzo libero per finanziare FCDE in conto competenza, in quanto si determinerebbe un aggiramento della norma, posto che l’avanzo libero è utilizzabile solo per il finanziamento di spesa corrente non permanente e così facendo si applicherebbe avanzo a finanziare FCDE liberando risorse correnti di competenza che andrebbero a finanziare qualsiasi tipo di spesa. In altri termini, se si applicasse avanzo libero per finanziare FCDE di competenza, si determinerebbe uno “scambio” forzoso e non corretto tra una entrata corrente di competenza e un saldo (avanzo) limitato al finanziamento solo di alcune voci di spesa.