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Nuovo Testo Unico IVA: novità prestazioni connesse allo sport

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo testo unico IVA (in vigore dal 1/1/2027) viene in qualche modo chiarito il problema, evidenziato anche dalla società scrivente nei webinar e nell'attività di consulenza, sul contrasto tra l'art. 10 del D.P.R. 633/1972 e l'art. 36bis del D.L. 75/2023 nella parte in cui, relativamente all'esenzione IVA delle prestazioni strettamente connesse con la pratica sportiva, si creavano ambiti applicativi differenti e, potenzialmente, in contrasto.

Il TU IVA riscrive l'art. 37 delle esenzioni eliminando il riferimento agli enti associativi (anche per il rinvio al 2035 del passaggio da esclusione ad esenzione), lasciando tra le norme interpretative quanto disposto dall'art. 36bis (art. 169 c. 1 lettera o) che quindi risulta tutt'oggi applicabile.

Ne deriva quindi che "le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36" (e compresi gli enti locali ai sensi della Risposta n. 2/2025, di cui ad esempio a precedente news), sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto. Vi rientrano anche le prestazioni dei servizi didattici e formativi - in ambito sportivo - rese prima della data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, n. 112, che vanno quindi considerate esenti.