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Partecipate: coerenza dell’asseverazione crediti/debiti con rendiconto e bilancio

Nell’ambito dei controlli sulle società partecipate, ed in particolare dei rapporti finanziari tra il Comune e le stesse, la Corte dei Conti Lombardia (deliberazione n. 92/2024/PRSE) ha evidenziato come vi sia stato un ritardo nell’assolvimento “dell’obbligo di riconciliazione delle partite obbligatorie rispetto ai termini di approvazione del rendiconto”, avvenuto in modo “intempestivo”. La necessità di una rigorosa asseverazione dei debiti e crediti tra Ente Locale e organismi partecipati, viene anche rammentata dalla Corte dei Conti per l’Emilia Romagna (tra le altre, delibera n. 23/2024/VSG), ove viene precisata l’importanza di una verifica delle partite creditorie e debitorie tra Ente territoriale e organismo partecipato, come richiesta dal legislatore, che sia analitica e approfondita, soprattutto al fine di una corretta determinazione del connesso fondo rischi.

Nel caso esaminato, la Sezione ha inoltre censurato l’Amministrazione che, resasi conto di un errore, dettato dalla situazione contingente, ha provveduto alla riformulazione della nota riportante gli esiti della verifica delle reciproche poste di credito e debito.

In particolare, il Comune, “in sede di elaborazione delle note” in questione, è stato indotto “a computare erroneamente il proprio credito” verso la società partecipata, inerente mutui contratti dall’Ente locale per la gestione del S.I.I., “nella misura del 40 per cento della rata relativa a ciascun esercizio anziché sull’importo totale”, in considerazione della dilazione concessa alla partecipata medesima sul termine di rimborso del 60 per cento delle rate.

La riformulazione del Comune quindi, “pur nell’intento di tener giustamente conto del complessivo credito vantato nei confronti della società”, è stata operata su di un documento informativo allegato al rendiconto che, “sebbene nel caso di specie non veritiero e non attendibile, riveste comunque carattere intangibile, di tal che alcun valore giuridico può riconnettersi alla postuma riedizione” dello stesso.

Come osservato dalla Magistratura contabile, infatti, “il valore del credito complessivo vantato dal Comune” verso la propria partecipata “deve emergere anche dal bilancio e dal rendiconto, dovendo sussistere una corrispondenza tra questi e la certificazione delle partite di debito e credito, che attesta la rispondenza o meno fra i saldi del rendiconto comunale e i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società”.

La Sezione poi, puntualizzando sulla “tardività nell’assolvimento dell’obbligo di doppia asseverazione della nota di riconciliazione per fatto riconducibile alla società partecipata” ha rammentato, ai sensi dell’art. 2429, co. 1, del C.c., che “il bilancio societario deve essere comunicato agli organi di controllo della società - incluso l’organo di revisione - almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo”, aggiungendo ancora che “in sede di predisposizione del proprio progetto di bilancio la società deve tener conto “dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento” in ossequio al principio della competenza previsto dall’art. 2423 bis c.c., ed è pertanto in grado, in tale fase, di avere contezza delle proprie posizioni giuridiche debitorie e creditorie nei confronti del socio pubblico”. Contrariamente a quanto riportato dal Comune nel caso di specie, “non sussiste alcun “disallineamento di legge dei termini di scadenza per l’adozione degli atti contabili ufficiali”, in quanto i tempi dell’approvazione del rendiconto dell’ente territoriale e del bilancio della società partecipata risultano pressoché coincidenti di tal che non appare giustificabile il rinvio dell’asseverazione della nota di riconciliazione delle posizioni debitorie e creditorie all’avvenuta approvazione del bilancio societario (cfr. Sez. contr. Lombardia n. 65/2024/PRSE).”

L’asseverazione rientra tra i doveri che l’Ente locale è tenuto a compiere all’interno del “diligente esercizio dei propri diritti di socio nei confronti degli organismi partecipati” in ragione dell’importanza essi assumono per la “ricostruzione della propria reale situazione finanziaria” e per i “controlli sull’effettivo rispetto dei vincoli di finanza pubblica”. Al fine di poter effettuare un efficiente monitoraggio dei propri organismi partecipati, le Amministrazioni devono quindi “non solo poter disporre delle informazioni necessarie ad esercitare poteri di indirizzo e controllo sugli organismi” stessi, “ma anche acquisirne conoscenza in tempo utile per l’adempimento degli obblighi imposti dalla legge (ex multis, Sez. reg. contr. Veneto, deliberazione n. 519 /2018/PRSE).”