Piano annuale flussi di cassa è fondamentale per rispettare i tempi di pagamento soprattutto per gli investimenti, rilievo Corte Conti
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 33/2026, ha posto l’accento sulla necessaria programmazione della cassa e sull’importanza del Piano annuale flussi di cassa, soprattutto per quanto riguarda il corretto rispetto dei pagamenti in conto capitale.
Il disallineamento temporale tra l’insorgenza del diritto di credito e il momento dell’effettivo incasso configura una divaricazione strutturale tra competenza e cassa in conto capitale che, qualora non adeguatamente presidiata attraverso una programmazione prudente dei flussi finanziari, si traduce in tensioni di liquidità che l’ente è costretto a gestire ricorrendo all’anticipazione di tesoreria.
La programmazione dei flussi di cassa costituisce il presupposto organizzativo indispensabile per prevenire le tensioni di liquidità che l’utilizzo prolungato dell’anticipazione di tesoreria rende sintomatico (questa Sezione delib. n. 5/2024). La gestione della liquidità dell’ente locale non si risolve, infatti, nella somma aritmetica di operazioni contabili distinte e reciprocamente indipendenti, ma costituisce una funzione unitaria di governo finanziario nella quale il flusso delle entrate e il flusso delle uscite — tanto nella parte corrente quanto in quella capitale — si condizionano vicendevolmente, sicché il disallineamento temporale tra riscossione e pagamento non è mai un fatto neutro sul piano giuridico, generando conseguenze che interessano tanto la sfera dei diritti dei contribuenti e dei creditori privati quanto i principi costituzionali che presiedono all’organizzazione e all’azione della pubblica amministrazione (artt. 81, 97 Cost.; Corte cost. sent. n. 6/2017). La corretta cura della liquidità implica pertanto che l’ente si doti di strumenti idonei a governare entrambi i versanti del proprio ciclo finanziario, assicurando che le entrate siano riscosse con la massima sollecitudine e che le uscite siano eseguite con la tempestività imposta dalla legge, in un equilibrio dinamico che trova il proprio fondamento ultimo nelle norme della Carta costituzionale e nella giurisprudenza che le ha progressivamente interpretate e sistematizzate.
In questa prospettiva, assume rilevanza centrale la disciplina introdotta dall’art. 6, c. 1, del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, il quale, in attuazione della milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza, impone a tutti gli enti territoriali di adottare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa – a partire dal 2025- contenente un cronoprogramma mensile degli incassi e dei pagamenti. Il piano si articola in una proiezione trimestrale cumulata nella quale, distinguendo i flussi in entrata da quelli in uscita sulla base dei primi livelli della codifica SIOPE, è possibile determinare per ciascun trimestre il presunto saldo di cassa, la cassa vincolata e l’eventuale utilizzo dell’anticipazione di tesoreria. Esso è elaborato dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi, aggiornato al termine di ciascun trimestre, e si raccorda con la disciplina della cassa vincolata di cui agli artt. 180 e 195 del TUEL e con i termini di pagamento imposti dal D.Lgs. n. 231/2002, configurandosi come strumento di prevenzione delle tensioni di liquidità piuttosto che come rimedio ex post alle stesse.
Il piano annuale dei flussi di cassa assume rilievo particolare in relazione alla componente in conto capitale, poiché consente di mappare ex ante il disallineamento temporale tra le uscite per lavori pubblici e i previsti incassi dei corrispondenti trasferimenti, quantificando il fabbisogno di liquidità che ne deriverà in ciascun trimestre e consentendo all’ente di attivare per tempo gli strumenti di copertura disponibili — tra cui, in via residuale e nei limiti di legge, l’anticipazione di tesoreria — senza che il ricorso a quest’ultima si determini in modo improvviso e per l’intera durata dell’anno. L’assenza di una programmazione adeguata dei flussi di cassa si traduce, per converso, nell’incapacità di governare il ciclo finanziario dell’ente in modo preventivo, con la conseguenza che le tensioni di cassa — prevedibili e in larga misura governabili — si manifestano come emergenze che impongono il ricorso prolungato all’anticipazione, generando quegli oneri finanziari per interessi passivi che i dati dell’esercizio 2024 documentano. Il raccordo tra il piano dei flussi di cassa e le funzioni dell’Organo di revisione si realizza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 155/2024, attraverso la verifica, da parte del revisore, della coerenza delle previsioni di cassa con quelle del bilancio approvato, verifica che si rinnova con cadenza almeno trimestrale, così che il monitoraggio della liquidità assuma carattere sistematico e non meramente episodico.