Premio di accelerazione soggetto ad IVA
Il ''premio di accelerazione'' per la fine anticipata dei lavori, previsto dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 50 del D.L. 77/2021, rispetto al termine previsto costituisce parte integrante del corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei lavori affidati in appalto ed è soggetto ad IVA. Lo ha chiarito la DRE Veneto in risposta ad un interpello presentato l'anno scorso da un Comune, seguito dalla ns Società, in relazione agli interventi finanziati dal PNRR, ma con principio che può ritenersi valido anche per i premi corrisposti in base al Codice dei contratti pubblici.
Non era una conclusione scontata, trattandosi di disposizione del tutto speculare alle penali, del quale è sancita l'irrilevanza IVA e considerato le modalità di determinazione. Infatti:
- Il premio di accelerazione è previsto contrattualmente e si pone in collegamento diretto con la realizzazione di una precisa opera, per il quale, citando la Cassazione viene “premiato” “in misura ragguardevole, un maggior sforzo produttivo profuso per l'accelerazione dei tempi di esecuzione dei lavori, all'evidenza non disgiunto dall'impiego della diligenza qualificata prescritta dall'art. 1176 c.c.”, quindi per il maggiore onere di realizzazione della stessa ( Cass. 2820/2020);
- dall’altro, però, tale collegamento è del tutto “eventuale”, subordinandosi al fatto di poter effettivamente anticipare le tempistiche, e determinato in misura proporzionale secondo un meccanismo rigido mutato specularmente a quello delle penali, quindi non in diretto rapporto con l’opera e con i con i maggiori sforzi/costi produttivi sostenuti per realizzare l’obiettivo.
La Sentenza del Consiglio di Stato dell’11 luglio 2024, n. 6210, con riferimento al precedente regolamento attuativo del Codice dei Contratti (art. 145 c. 9 D.P.R n. 207/2010), di cui il premio di accelerazione costituisce una sostanziale ripresa, precisava “Nella specie, dalla prospettazione difensiva attorea emerge che il quid pluris che avrebbe consentito l'attribuzione del premio, sganciato dall'ordinaria sinallagmaticità del rapporto, e che perfeziona la fattispecie negoziale, è subordinato al dato fattuale, oggettivo e aleatorio dell'ultimazione dell'opera con anticipo rispetto al termine previsto”.
Per l'Agenzia tuttavia, ciò è irrilevante, dovendosi privilegiare la natura di integrazione del corrispettivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, la base imponibile dell'IVA è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali.
Le modalità di calcolo stabilite dalla disposizione non incidono sulla natura del premio che, a parere dell'Agenzia delle entrate, per la sua configurazione giuridica assume natura di integrazione del corrispettivo stabilito contrattualmente e, come tale, risulta rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota previste per il contratto di appalto cui è riferito, in base al principio di onnicomprensività del corrispettivo sancito dal predetto articolo.