IMU e TARI save the date 14 ottobre 2025
L’art 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.
L’art 1 comma 767 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”.
Doveroso ricordare, quindi, che entro e non oltre il prossimo 14 ottobre, tutti i Comuni sono tenuti ad inviare al Mef le delibere di approvazione delle aliquote IMU e tariffe TARI, a fine della loro efficacia.
Per la TARI, nulla è cambiato. La non trasmissione della delibera di approvazione delle tariffe entro il termine stabilito comporterà l’applicazione delle tariffe approvate per l’anno precedente.
Per l’IMU, invece, bisogna ricordare che quest’anno è il primo anno di applicazione del Prospetto delle aliquote IMU e dunque non sarà necessario inviare la delibera, ma sarà fondamentale trasmettere il Prospetto delle Aliquote IMU 2025 al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze tramite l’applicazione Gestione IMU, uno strumento telematico messo a disposizione dal Portale del Federalismo Fiscale.
L'omessa trasmissione del Prospetto delle aliquote IMU 2025 comporterà l'applicazione delle aliquote di base, secondo quanto previsto dai commi 748 - 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e non quelle dell’anno precedente.