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Società pubbliche: erogazioni liberali Covid ai soci deducibili

L'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto cura Italia"), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto la deducibilità delle erogazioni liberali finalizzate a fronteggiare l'emergenza da Covid-19 a favore "dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti per le imprese, ai fini IRES ed IRAP.

Una società pubblica ha disposto delle erogazioni nei confronti dei Comuni, taluni soci della stessa ed alle ASL del territorio (intestatarie di un'utenza gestita dalla società).

Tuttavia, alcuni enti hanno comunicato unicamente gli estremi (IBAN) del conto corrente loro intestato, altri informandola altresì che avrebbero in seguito condiviso un dettaglio in merito ai progetti ed alle iniziative realizzate grazie alla donazione. Una parte minoritaria ha indicato gli estremi di un conto corrente dedicato all'emergenza da Covid-19, laddove invece la maggioranza di questi ha fornito gli estremi del proprio conto corrente ordinario (conto di "tesoreria comunale").

La società pone quindi all'Agenzia delle entrate i seguenti dubbi interpretativi circa la corretta applicazione dell'articolo 66 ovvero:

a) quali soggetti possano essere erogate le liberalità ai fini della fruizione della deduzione fiscale da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa;

b) se l'attivazione di conti bancari vincolati, da parte dei beneficiari, debba ritenersi precondizione essenziale per l'applicazione alla società donante del regime di favore di cui all'articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020;

c) se, ai fini della deducibilità fiscale delle erogazioni, il donante sia tenuto ad accertare il loro impiego effettivo, da parte dei beneficiari, a sostegno dell'emergenza da Covid-19.

L'Agenzia, nella Risposta n. 238/2022 chiarisce, in merito al primo punto, che sono agevolabili le erogazioni liberali in denaro effettuate dalla società in favore:

-dei Comuni indicati nell'istanza di interpello in quanto rientranti tra le amministrazioni pubbliche locali. Non porta a conclusioni diverse il fatto che i predetti Comuni detengano quote di partecipazione al capitale sociale dal momento che non esiste alcun limite normativo in tal senso e che una diversa soluzione, che escludesse l'agevolabilità delle erogazioni liberali agli enti territoriali che siano anche soci del soggetto erogante, potrebbe avere come effetto - contrario alle intenzioni del legislatore - quello di scoraggiare donazioni volte a garantire agli enti territoriali in questione (e alla popolazione di riferimento) risorse essenziali per gestire l'emergenza sanitaria da Covid-19;
- delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali che siano coinvolte nella gestione dell'emergenza Covid-19 sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche (cfr. circolare n. 8/E del 2020).

Per quanto riguarda il secondo punto, è ovviamente escluso il versamento in contanti: anche le erogazioni liberali in denaro di cui al citato articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). L'attivazione però di conti correnti dedicati, da parte dei beneficiari delle erogazioni liberali, non costituisce una condizione essenziale per l'applicazione del regime di favore di cui all'articolo 66 del Decreto cura Italia.
Resta fermo, tuttavia, che in assenza di conti correnti dedicati aperti dai beneficiari delle erogazioni liberali, la società donante potrà operare la relativa deduzione, ai fini IRES ed IRAP, sempreché sia in grado di produrre:

- la ricevuta del versamento effettuato e

- una specifica ricevuta, rilasciata dal soggetto donatario, dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infine, circa il terzo punto, l'Agenzia ricorda che al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, gli enti locali territoriali e le Aziende Socio Sanitaria territoriali beneficiarie delle erogazioni in denaro effettuate dalla società istante dovranno pubblicare sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet una rendicontazione separata che garantisca la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette erogazioni (si veda anche la nostra recente news in tema di OIV).
Tuttavia, dal momento che le informazioni necessarie a verificare il destinatario dell'erogazione, il carattere di liberalità del pagamento e la destinazione dello stesso risultano già dalla documentazione richiesta al donante per fruire della deduzione fiscale di cui all''articolo 66, comma 2, del Decreto cura Italia, non grava sulla società alcun obbligo di controllo della predetta rendicontazione al fine di verificare l'impiego effettivo delle erogazioni in denaro a sostegno dell'emergenza da Covid-19.