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TARI dovuta anche senza l'utilizzo del servizio

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 15/03/2026 n. 5887, ha ribadito l’ormai consolidato orientamento interpretativo costante, secondo il quale “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base del d. lgs. n. 507/1993, artt. 62 e 64, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (Cass., n. 18022/2013; Cass., n. 14541/2015; Cass., n. 1963/2018; Cass., n. 11451/2018; Cass., n. 26183/2019).

I giudici hanno chiarito che la tassa sui rifiuti è dovuta indipendentemente dall’utilizzo dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del contribuente, in quanto le amministrazioni comunali devono garantire il prelievo della tassa da tutti gli utenti al fine di soddisfare gli interessi generali della collettività.

Dunque, il mancato espletamento del servizio da parte dell’Ente non comporta l’esenzione del tributo, ma bensì la possibilità di regolamentare l'applicazione di una riduzione.