TARI e i rifiuti speciali
Con Ordinanza n. 29265 del 05/11/2025, la Corte di Cassazione, come già statuito con riferimento alla TARSU, ha ribadito i seguenti principi:
- il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell’area (Cass. 6551/20; 14037/19; 18054/16; 19173/04; 19459/03);
- l’esenzione dal tributo, che, a differenza del previgente regime (d. lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3), che lo correlava a «quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti» (v. Cass. 21250/17; 16858/14; 5377/12), è ora prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente» ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente», integra, pur sempre, l’oggetto di un’allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenere l’esenzione
Infatti, i giudici affermano che, sebbene spetti all'Ente provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria, grava sull'interessato un onere d'informazione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70, al fine di ottenere l'esclusione delle aree dalla superficie tassabile (Cass. 2623/2023; 10634/2019; 21250/2017, cit.; 17622/2016; 16858/2014; 11351/2012; 3756/2012; 775/2011; 17599/2009; 13086/2006; 17703/2004).
“Sia le deroghe alla tassazione che le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (ex multis, Cass. 8845/2025; 9032/2023; 8753 e n. 8754 del 2023; 21490/2022; 11130/2021; 8335/2021; 4602/2018; 21250/2017, cit.; 16235/2015; 2202/2011; 17381/2010)”.
Nel caso di specie, anche la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, aveva confermato che “Eventuali esclusioni dall'indifferenziata sottoposizione alla TARI non sono mai automatiche, perché - ponendo la norma una presunzione "iuris tantum" di produttività di rifiuti, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area - essa dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cfr., ancora, Cass. 10634 del 16/04/2019; Cass. 1711 del 2017; Cass. SU 17703 del 2004; Cass. n. 13086 del 2006, Cass. n. 775 del 2011, Cass. n. 17622 del 2016)”.
I giudici della Suprema Corte sottolineano che: “con riguardo all’obbligo dichiarativo in capo al contribuente di denunciare non solo la produzione di rifiuti speciali, ma anche l’estensione dell’area in cui tali rifiuti si producono, che tale dichiarazione non costituisce mero adempimento formale, ma una condizione essenziale per beneficiare dell’esenzione, essendo la prescrizione chiaramente dettata allo scopo di “porre l’amministrazione nelle condizioni di effettuare tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare l’esistenza dei presupposti di fatto per la concessione del beneficio dell’esclusione dall’imposizione” (Cass. 8595/2025; 11130/2021, cit.; 22891/17; 22020/2004)”;
Proprio in tema di TARI, infatti, questa Corte ha già avuto modo di precisare come, al fine di ritenere assolto da parte del contribuente l’obbligo di indicare i presupposti per l’esenzione o la riduzione tariffaria nella denuncia originaria o in quella di variazione, in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non è sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (cfr. Cass. 8595/2025, cit.).
Dunque, in assenza di dichiarazione attestante la superficie delle aree produttive di rifiuti speciali all’Ente e la successiva dimostrazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, non può invocarsi alcuna esenzione o riduzione.
Il contribuente è sempre tenuto a fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani e non può - a tal fine - servirsi “di altri strumenti per sopperire ad una dichiarazione mai presentata ed alla prova dello smaltimento attraverso appositi moduli” (in termini, Cass. 2623/2023, cit.).