TARI: omessa e infedele dichiarazione
Con sentenza n. 29250 del 05/11/2025, la Corte di cassazione ha puntualizzato che:
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, dispone, quindi, nei seguenti termini: «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.».
In base al disposto normativo, dunque, qualora l'originaria denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 76, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo (v. Cass., 8 ottobre 2019, n. 25063; Cass., 7 agosto 2009, n. 18122; Cass., 7 agosto 2008, n. 21337);
L'omessa indicazione, nella dichiarazione (come nella denunzia di variazione) di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4, anche di un solo cespite immobiliare, soggetto ad autonoma imposizione, costituisce omessa dichiarazione (o denunzia) dello stesso cespite ed è punibile, ai sensi del citato D.Lgs., art. 14, comma 1, a titolo di "omessa presentazione della dichiarazione o denuncia" e non, ai sensi del comma 2 della stessa norma, quale "dichiarazione o denuncia ... infedeli", non essendo la dichiarazione ICI diretta a determinare il complessivo coacervo patrimoniale, unitariamente considerato a fini di una unica soggezione ad imposizione fiscale ed essendo equiparata, a livello sanzionatorio, la fattispecie di "omessa denunzia" a quella di "omessa dichiarazione" delle sopravvenute "modificazioni dei dati ed elementi dichiarati" (v. Cass., 22 ottobre 2010, n. 21686; Cass., 10 agosto 2010, n. 18503; Cass., 16 gennaio 2009, n. 932).
Delfino & Partners spa è iscritta all'Albo Ministero Economia e Finanze Sezione seconda – Soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate - e segue gli enti locali nell'attività ordinaria e nell'attività di recupero di tutti i tributi.
Siamo lieti di affiancare il Vostro uffici tributi nella gestione ordinaria e nel contenzioso. Chiamateci in studio a Milano 02-26688686 o Alessandria 0131-52794 oppure mandate mail a info@gruppodelfino.it