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Verso l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata ai carichi degli enti territoriali

Nella giornata di ieri, il Senato ha approvato il disegno di legge AS. 1852, che ora passa alla Camera dei Deputati, con nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica".

Tra le tante novità, è stato introdotto l'art. 10-quinquies, che prevede l' "Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali.

Nel testo si legge:

  1. Le disposizioni dell’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell’esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione alle proprie entrate:

a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;

c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

d) l’agente della riscossione invia la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;

e) gli effetti di cui all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;

f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici ».

ANCI, esprimendo soddisfazione del decisione presa dal Parlamento e dal Governo, dichiara però perplessità sull'applicazione. Specificatamente, afferma che la norma introduce una forma specifica di definizione agevolata dei crediti a ruolo, rimandando anche alla disciplina della cd rottamazione-quinquies, alla quale i Comuni potranno aderire con delibera da comunicare entro il 30 giugno 2026, con riferimento a tutti i crediti affidati a AdE-R tra il 2000 e il 2023 (senza quindi poter selezionare per tipologia o periodo temporale).

ANCI ha affermato che "La modifica elimina una evidente disparità di trattamento – evidenziata dall’ANCI fin dall’esame della legge di bilancio – in base alla quale lo stesso tipo di crediti (accertamenti fiscali, recuperi di tariffe non pagate, multe stradali) non potevano essere oggetto di definizione agevolata se affidati all’Agenzia delle entrate, privando molti Comuni (e la stessa Agenzia) di uno strumento utile a smaltire crediti pregressi e diminuire i costi di gestione.
La rottamazione locale comporta l’obbligo di pagamento della sola quota iscritta a ruolo, senza interessi, sanzioni e oneri di riscossione, salvo i costi di procedura. Nel caso dei carichi a ruolo composti da sole sanzioni, oltre agli interessi sono anche abbattute le maggiorazioni, come ad esempio l’incremento semestrale applicabile alle sanzioni per violazioni del codice della strada.
Si tratta di uno strumento facoltativo a disposizione dei Comuni, che potranno utilizzarlo, sulla base di valutazioni tecniche e di opportunità, per concentrare le risorse umane e materiali sul rafforzamento dei controlli e il miglioramento della gestione delle entrate.

ANCI si auspica, però, che si possa perfezionare quanto previsto, in quanto la scadenza del 30 giugno 2026 appare troppo imminente per consentire agli Enti di deliberare, soprattutto quelli impegnati nel rinnovo dei consigli comunali.