“L’art. 150 del d.l.34/2020 ha introdotto novità in materia di ripetizioni di indebito sulle retribuzioni.
In particolare, il comma 1 del predetto articolo ha integrato l’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserendo il comma 2bis che testualmente recita: “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”. Il successivo comma 2 riconosce ai soggetti di cui all’art. 23 e 29 comma 3 del DPR 600/73 un credito di …