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ARERA: il bonus sociale rifiuti

Con Delibera 14 aprile 2026 123/2026/R/rif, che integra la deliberazione 355/2025/R/rif e il relativo Allegato TUBR , ARERA ha chiarito alcuni aspetti relativi all’applicazione delle norme in materia di bonus sociale rifiuti e ha definito una deroga alle tempistiche ordinarie.

Nel testo si legge che entro il prossimo 30 aprile 2026, ANCI tramite SGAte, metterà a disposizione i dati relativi alle DSU aggiuntive.

Esclusivamente per l’anno 2026, in deroga a quanto disposto dagli articoli 10, comma 1, e 14, comma 1, del TUBR il bonus sociale rifiuti, relativamente agli utenti interessati nel menzionato flusso aggiuntivo, può essere erogato, entro il 30 settembre 2026 e successivamente rendicontato a SGAte, entro il 31 gennaio 2027.

Si faccia attenzione che la proroga dei termini è relativa alle DSU aggiuntive.

In aggiunta, ARERA, nel presente provvedimento ha inserito l'art 10.7 bis che stabilisce:

"Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi 10.6 e 10.7, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAte, a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla contestazione di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1. La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nel documento di riscossione recante la prima rata utile, di cui al comma 10.1, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente".

Si ricorda che gli articoli 10.6 e 10.7 prevedono:

10.6 Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAte, a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell’importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente.

10.7 La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell’invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l’agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo.