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Avviso di accertamento TARI in rettifica: elementi essenziali

Con Ordinanza n. 9132 del 11/04/2026, la Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di TARSU (ma i principi sono tendenzialmente applicabili anche al TARES e alla TARI, per la palese identità di ratio), la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel quale si stabilisce:

«Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale».

La controversia qui esaminata aveva come oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per infedele dichiarazione della TARI, relativa agli anni dal 2010 al 2014.

Nella loro analisi, i giudici hanno sottolineato che nel caso in cui l’Ente impositore emetta un avviso di accertamento in rettifica sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (in termini: Cass., Sez. 6^ -5, 9 maggio 2017, n. 11270; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 6^ -5, 1 luglio 2020, n. 13334; Cass., Sez. 6^ -5, 2 novembre 2021, n. 31217; Cass., Sez. 6^ -5, 22 dicembre 2022, n. 37400; Cass., Sez. Trib., 30 giugno 2023, nn. 18608 e 18612; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2023, n. 19524; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2024, n. 2083; Cass., Sez. Trib., 29 luglio 2025, n. 21872).

Sarà sufficiente, quindi, che l’atto contenga gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di approntare una difesa efficace. A titolo esemplificativo: l’indicazione delle superfici tassate, le tariffe applicate (quota fissa e quota variabile), il riferimento alla delibera comunale che le ha approvate, l’importo totale dovuto sono elementi essenziali e sufficienti.

La Suprema Corte, nei fatti qui esaminati, ha affermato che «l’atto impugnato contiene tutti gli elementi utili all’identificazione del quantum debeatur, riportando la categoria di appartenenza, i mq. assoggettabili a tariffa, le motivazioni dell’atto, l’irrogazione della sanzione, le modalità di pagamento, la tutela giudiziale e la possibilità di accedere alle definizioni agevolate, con una riduzione di 1/3 dell’importo della sanzione irrogata» e che «presupposto dell’accertamento sono gli elementi risultanti da più controlli svolti ad esempio, presso la Banca dati dell’Agenzia del territorio, l’archivio dei soggetti e delle utenze TARI, gli archivi dell’anagrafe tributaria». Da qui la coerente conclusione che «nessun vizio di motivazione può rilevarsi nell’atto in contestazione».