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Controlli interni: essenziale organizzare un efficiente controllo sugli organismi partecipati

Analizzando il sistema dei controlli interni organizzato da un Ente locale, la Corte dei Conti Sicilia, con deliberazione n. 90/2024/VSGC, ha fornito alcune indicazioni utili in materia, richiamando in primis alcune nozioni generali già disposte dalla deliberazione n. 22/2019/INPR della Sezione delle Autonomie, per cui “i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l’efficacia e l’efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l’attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità)”.

Concentrandoci principalmente sul controllo da operare sugli organismi partecipati, la Sezione siciliana ha rammentato quanto disposto dall’art. 147-quater, co. 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) secondo cui “L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili”.

Ai sensi del secondo comma sarà poi onere dell’Amministrazione definire “preventivamente … gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi”, organizzando, a tal fine, “un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.

Ulteriormente, l’Ente è tenuto a controllare periodicamente l’andamento “delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati “anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente” (art. 147-quater, co. 3)”; strettamente collegata a tale monitoraggio è altresì la verifica sistematica delle “perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati”, poiché le stesse producono riflessi impattanti sui bilanci degli Enti soci.

Nel caso concreto, la Corte rileva alcuni mancati o parziali riscontri dell’Amministrazione sui quesiti posti in materia, invitando dunque l’Ente ad attuare alcune “misure correttive” sul sistema dei propri controlli sulle partecipate, ovvero:

  • “definire per l’anno gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente;
  • implementare gli indicatori elaborati e utilizzati nell’anno mediante l’utilizzo soprattutto degli indici di efficienza, efficacia ed economicità;
  • attivarsi al fine di ottenere da tutti gli enti partecipati i dati necessari ad attuare un controllo integrale;
  • effettuare il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti;
  • prevedere report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali”.