E-bike e welfare aziendale: trattamento IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 41/2026, chiarisce il trattamento fiscale del piano di welfare che prevede l’assegnazione di e‑bike in leasing ai dipendenti. Le biciclette a pedalata assistita con potenza fino a 250W e assistenza attiva entro i 25 km/h sono infatti qualificate come velocipedi e non come veicoli a motore, con conseguente inapplicabilità delle limitazioni IVA previste dall’art. 19‑bis1 del DPR 633/72 per i mezzi a motore.
Sotto il profilo IVA, l’Agenzia distingue tra utilizzi: l’acquisizione delle e‑bike destinate a finalità aziendali segue le regole ordinarie di detrazione; al contrario, la messa a disposizione gratuita ai dipendenti nell’ambito del welfare costituisce operazione fuori campo IVA ex art. 3, co. 3, DPR 633/72, determinando indetraibilità dell’imposta sui canoni di leasing, per assenza di nesso diretto con operazioni imponibili.
In ambito reddituale, la concessione dell’e‑bike può rientrare nell’esclusione prevista dall’art. 51, co. 2, lett. f) TUIR solo se il servizio è reso alla generalità dei dipendenti (o categorie) e senza possibilità di personalizzazione. Nel caso esaminato, la facoltà per i lavoratori di scegliere modello, marca e dotazioni aggiuntive rappresenta un elemento che rischia di far perdere l’agevolazione, rendendo il benefit imponibile secondo il criterio del valore normale. L’utilizzo per il tragitto casa‑lavoro, anche se monitorato, è qualificato come uso personale e non lavorativo.
Ai fini IRES (da cui gli enti locali sono esclusi), le e‑bike utilizzate per esigenze aziendali non rientrano nell’ambito dell’art. 164 TUIR e i relativi costi sono integralmente deducibili, nel rispetto del principio di inerenza. Per le e‑bike concesse ai dipendenti, i costi sono deducibili integralmente ex art. 95 TUIR se il benefit è previsto da contratto, accordo o regolamento aziendale; se l’erogazione è volontaria, opera invece il limite quantitativo dell’art. 100 TUIR (5‰ delle spese per il personale).
Ai fini IRAP, rilevano i costi correttamente imputati in bilancio nelle voci ammesse dal D.Lgs. 446/1997. Il costo del servizio di mobilità sostenibile può essere dedotto come costo del personale a tempo indeterminato, purché contabilizzato secondo i criteri previsti dal tributo regionale.