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IMU-ENC: necessaria la verifica dei requisiti

Con Sentenza n. 7779 del 31/03/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in materia di IMU per gli Enti non commerciali, il requisito soggettivo dell'ente non commerciale deve coesistere con quello oggettivo.

Nella controversia in esame, la parte ricorrente-Ente ecclesiastico, nell’anno 2021, aveva ricevuto un avviso di accertamento per parziale versamento dell’imposta municipale propria (IMU), inerente all’anno 2016, nel quale l’Ente impositore aveva ritenuto non applicabile l’esenzione riservata alle unità immobiliari nelle quali si svolge esclusivamente attività istituzionale.

Nelle proprie difese, la parte ricorrente sosteneva che nella sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado, i giudici avevano interpretato erroneamente la norma, negando l'esenzione IMU nonostante la documentazione dimostrasse la destinazione istituzionale degli immobili. Nello specifico, l’immobile oggetto di accertamento era destinato a “casa della formazione”, in cui alloggiavano i sacerdoti studenti che, a seguito di invito da parte dei Vescovi oppure dai loro superiori religiosi, dovevano compiere gli studi ecclesiastici di specializzazione. Nell'istituto si prevedeva la possibilità di far alloggiare oltre i vescovi, i sacerdoti anche i laici, ma nelle situazioni d'eccezione".

I giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nel rigettare il ricorso, avevano ritenuto che lo Statuto e la perizia tecnica prodotti dalla parte ricorrente non fossero sufficienti a dimostrare che l'attività fosse svolta con modalità non commerciali. Dallo Statuto risultava infatti che l'Istituto potesse ospitare non solo sacerdoti studenti, ma anche vescovi e, in casi eccezionali, laici, elemento che non è stato ritenuto idoneo a garantire la natura istituzionale dell'attività.

La Corte ha in proposito richiamato la normativa dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992, sottolineando che non basta che l'attività rientri astrattamente tra quelle esenti, ma occorre dimostrare concretamente l'assenza di modalità commerciali. Inoltre, il requisito soggettivo dell'ente non commerciale deve coesistere con quello oggettivo, non essendo sufficiente la semplice destinazione degli utili a fini religiosi in un momento successivo.

Testualmente afferma il giudice di appello: "Ciò a dire che, per quanto presenti agli atti, sia lo Statuto dell'Istituto, sia la perizia di parte, non si presentano idonei a provare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggetti richiesti dalla normativa per l'evocata esenzione".

Si ricorda, infatti, che in tema di IMU, all’art 1 comma 759 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 si definisce l’esenzione dall’imposta per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

Tale esenzione è subordinata alla contestuale presenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività ad essa equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

La sussistenza del requisito oggettivo, che il contribuente ha l’onere di dimostrare, non può essere desunta esclusivamente da documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo anche verificare se tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità proprie di un’attività commerciale.