Imu: esenzione abitazione principale
La Suprema Corte, con Sentenza n. 12224 del 01/05/2026, riprendendo quanto già affermato in precedenza (vedi anche Cass.10973/2025), in materia di IMU ha ribadito che il diritto del contribuente all'esenzione IMU per l'abitazione principale impone, in ogni caso, il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile per il quale essa è stata invocata, anche dopo l’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso Comune (Cass., 6- 5, 3 novembre 2022, n. 32339).
Nella controversia in esame, il contribuente invocava l’esenzione, per l’anno di imposta 2018, per l’abitazione principale e del preteso immobile pertinenziale, lamentando la violazione, ossia l’art.8 comma 2 del D.lgs. 504/92 -che, nell’individuazione dell’abitazione principale, consente di prescindere dal requisito della residenza anagrafica qualora il contribuente offra la prova contraria rispetto alla presunzione juirs tantum di coincidenza con le risultanze anagrafiche.
La Corte ha sottolineato che tale disposizione risulta applicabile esclusivamente all’ICI, in quanto, in materia di IMU, che costituisce oggetto del presente giudizio, il legislatore ha declinato diversamente il concetto di abitazione principale, intendendola come “(…) l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come previsto dall’art.13 2° comma del d.l. 201/2011,convertito dalla l. n. 214 del 2011. Ricordando, altresì, che non è più necessario che l'intero nucleo familiare risieda nello stesso immobile per ottenere l'agevolazione