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L'abitazione principale e la disponibilità dell'immobile

Non è sufficiente la disponibilità dell’immobile per beneficiare dell’esenzione per l’abitazione principale.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31969/2021 che ha rigettato il ricorso di un contribuente avverso degli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni dal 2007 al 2008.

Nel caso di specie, l’unità immobiliare oggetto della pretesa agevolazione, di proprietà del contribuente, non era da questi, e dai suoi familiari, adibita ad abitazione principale (abitazione diversamente fissata in altra unità immobiliare all’interno del territorio comunale), ma era stata concessa in uso in favore del genitore non convivente.

La Suprema Corte ha rilevato che le agevolazioni in discorso si correlano al presupposto impositivo e, con riferimento alle disposizioni di disciplina dell'ICI la nozione di «possesso» (richiamata ai fini della definizione del presupposto d'imposta) non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con «situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale» e possessore «in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile.

Risulta, pertanto, irrilevante la situazione di disponibilità della cosa, in quanto disgiunta dalla titolarità del diritto di proprietà in capo al contribuente che finirebbe per usufruire più volte di un'agevolazione che si correla al possesso di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per tutti questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso originario del contribuente.