← Indietro

Le partecipazioni minoritarie sono da verificare

In merito alla detenzione di partecipazioni minoritarie, la Corte dei Conti Toscana, con delibera n. 52/2026 ha evidenziato che l’assenza di controllo non appare coerente con una valutazione di strategicità della partecipazione stessa, attraendola ad una mera attività d’investimento che, in quanto tale, non sembra in linea con le finalità del TUSP.

Ne consegue nei futuri Piani di razionalizzazione l’eventuale mantenimento della società è da motivare in modo rafforzato data sia la modesta entità della partecipazione che l’assenza di strumenti in grado di influire sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche che consentano di determinare la governance della società. Non risulta di immediata percezione, infatti, come tale società – in assenza di un potere pubblico in grado di orientarne le scelte – possa operare in modo strumentale alle finalità istituzionali dell’ente. Come affermato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG) “tali partecipazioni, infatti, rischierebbero di essere sindacate quali meri sostegni finanziari nel nostro sistema non consentiti”.