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Ammesso il gruppo consiliare unipersonale, con diritto di voto in commissione

Il Ministero dell’Interno con parere Prot. n.0012570 del 27.4.2023 ha ritenuto ammissibile il gruppo consiliare misto unipersonale e ha invitato il Consiglio stesso a valutare la possibilità di rivedere il regolamento, ammettendo di fatto anche la possibilità di partecipazione dello stesso membro del gruppo consiliare misto (formato da una sola persona) al voto nelle commissioni consiliari. In particolare:

Una Prefettura ha segnalato la questione sorta in tema di riconoscimento dello status di capogruppo in favore di un consigliere comunale che, uscito dal gruppo consiliare di appartenenza, è confluito nel gruppo consiliare misto unipersonale. In assenza di una specifica disciplina regolamentare che preveda espressamente la situazione determinatasi, il consiglio comunale ha adottato la deliberazione n. ... del ... di interpretazione delle norme del regolamento del consiglio, votata a maggioranza assoluta, con la quale è stato deliberato che il consigliere comunale che confluisce nel gruppo misto ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del regolamento, viene invitato in conferenza dei capigruppo come uditore.

Al predetto consigliere comunale, unico componente del gruppo misto, non è stato quindi riconosciuto lo status di capogruppo, ma gli è stata consentita solamente la possibilità di essere invitato alla conferenza dei capigruppo quale consigliere "uditore", senza diritto di voto. Ad avviso del consigliere interessato, tale deliberazione interpretativa sarebbe viziata dal momento che il mancato riconoscimento del pieno status di capo del gruppo misto unipersonale con diritto di voto nell'ambito della conferenza dei capigruppo configurerebbe una lesione delle prerogative del consigliere stesso.

Il segretario generale, chiamato a rendere il proprio parere nell'ambito della procedura prevista per l'interpretazione del regolamento del consiglio, ha ritenuto ammissibile il gruppo misto unipersonale e la partecipazione dello stesso alla conferenza dei capigruppo in qualità di capo del gruppo misto in quanto le norme statutarie e regolamentari prevedono che le commissioni consiliari permanenti debbano essere costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.

Al riguardo, si fa presente che la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, le problematiche ad essa connesse devono trovare adeguata soluzione nell'ambito delle suddette fonti normative. Si osserva che lo statuto del comune dispone all'articolo 35, commi 3 e 4, che nel corso del mandato possono formarsi nuovi gruppi con un minimo di due consiglieri e che è ammessa la formazione del gruppo misto. Il regolamento del consiglio comunale prevede all'articolo 13, comma 1, che "I consiglieri eletti nella medesima lista e/o raggruppamento di liste formano gruppo consigliare anche se composte da un unico eletto. Nel caso in cui un gruppo consiliare sia costituito da un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti normalmente al gruppo consiliare." Il successivo comma quarto stabilisce che "Nel corso del mandato possono, comunque, formarsi nuovi gruppi con un numero minimo di due consiglieri. La costituzione del nuovo gruppo consiliare e la successiva comunicazione del capogruppo dovrà essere effettuata secondo quanto prescritto dal precedente comma. In tal caso il capogruppo del nuovo gruppo consiliare costituito verrà invitato alla prima Conferenza dei Capigruppo".

Come è stato più volte evidenziato, compete al consiglio comunale, nella sua autonomia, fornire un'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari di cui si è dotato. Il consiglio comunale, nel voler fornire con la deliberazione n.9/2022 sopra indicata un criterio interpretativo delle norme regolamentari, ha di fatto introdotto la figura del consigliere "uditore" non contemplata dal regolamento. Occorre osservare che il gruppo misto unipersonale, così come venutosi a creare, non rientra nelle sole due ipotesi previste dall'articolo 13 sopra citato: 1) il nuovo gruppo che si costituisce deve essere composto da un minimo di due consiglieri; 2) è consentita la formazione di un gruppo misto qualora vi sia un unico consigliere eletto in una lista presentata alle elezioni. Si rileva, infine, che l'art.14 del regolamento del consiglio, nel declinare la disciplina della conferenza dei capigruppo, al comma 7, ultimo periodo, dispone che "Ai fini del calcolo del quorum funzionale il voto di ciascun componente è ponderato in base alla consistenza numerica del gruppo che rappresenta". Dalla disposizione in commento emerge come ciascun componente sia titolare del diritto di voto nell'ambito della conferenza stessa. Tale norma sembrerebbe non coerente con le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento sopra richiamate.

Pertanto, il consiglio comunale, nella sua autonomia e in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, potrebbe valutare l'opportunità di rivedere il regolamento al fine di disciplinare in maniera più puntuale la fattispecie in esame.