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Avviso accertamento IMU, quando si può escludere per “finalità istituzionali”

La Suprema Corte, con sentenza n. 10475 del 21/04/2026, ha chiarito il concetto di “finalità istituzionali”, che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, con quello di “servizi pubblici”, che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti (quali il Consorzio) o società.

Nella controversia in esame, l’Ente impositore ha notificato ad un Consorzio un avviso d’accertamento IMU 2019. Avverso tale atto, il destinatario propone ricorso eccependo che potesse beneficiare dell’esenzione IMU ai sensi dell’art. 7 lett. a) del DPR 504/1992, ma le Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado avevano respinto il ricorso sostenendo che il Consorzio aveva natura di ente pubblico economico esercente attività commerciale ed industriale e dunque non poteva in alcun modo ritenersi applicabile l’invocata esenzione.

I giudici della Corte di Cassazione hanno ribadito che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell'esenzione (Cass., 7 dicembre 2022, n. 36028; Cass., 25 febbraio 2020, n. 4997; Cass., 3 dicembre 2010, n. 24593).

Secondo la giurisprudenza della Corte, la locuzione "compiti istituzionali" contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, al fine di fruire dell'esenzione dall'ICI, è destinata ad essere riferita solo a funzioni pubbliche e ad attività di servizio pubblico dell'ente locale, con esclusione delle attività meramente economiche, come ad esempio la locazione di beni a terzi, rispetto alle quali gli enti non si pongono in veste di istituzione ma operano come ordinari soggetti dell'ordinamento (Cass. n. 10809 del 2016).

Il concetto di “finalità istituzionali”, che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione di essere dello stesso, non deve confondersi con quello di "interesse pubblico", che può essere svolto anche per tramite di altri soggetti di natura privata.

Per cui non ogni iniziativa solo perché intrapresa dall'ente locale fa conseguire l'esenzione, dovendosi tenere conto se la stessa integri funzioni pubbliche o una attività puramente economica.

Dunque, è doveroso sottolineare che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 si applica per gli immobili posseduti da enti "destinati esclusivamente a compiti istituzionali", e spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti: ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività esse stesse di carattere privato (Cass. n. 14094 del 2010).

I “compiti istituzionali” ex art. 7, comma I lett. a) d.lgs. 504/92 sono, pertanto e solo, quelli relativi a funzioni pubbliche e servizio pubblico dell’ente locale, non potendo essere estese ad ogni attività svolta nell’interesse pubblico.