Comunità energetiche: trattamento IVA delle trattenute agli associati
Con la Risposta n. 22/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le trattenute operate da una Comunità Energetica Rinnovabile sugli incentivi riconosciuti dal GSE agli associati non assumono natura commerciale quando sono finalizzate esclusivamente alla copertura dei maggiori costi di gestione dell’attività istituzionale.
Nel caso esaminato, la CER – costituita come ETS iscritto al RUNTS – trattiene una parte della tariffa premio e del contributo ARERA erogati dal GSE ai fini dell’autoconsumo diffuso, nell’ambito del mandato senza rappresentanza con cui gestisce i rapporti economici per conto dei membri.
L’Agenzia precisa che tali trattenute non configurano corrispettivi specifici né prestazioni commerciali, poiché non attribuiscono alcun servizio aggiuntivo agli associati e operano solo per assicurare l’equilibrio economico‑finanziario dell’ente quando le quote associative non risultano sufficienti. Di conseguenza, non assumono rilevanza commerciale né ai sensi dell’art. 148 TUIR, applicabile fino al 2025, né ai sensi dell’art. 79, comma 6, del Codice del Terzo Settore, applicabile dal 2026.
Sul piano IVA, l’Agenzia chiarisce che tali trattenute sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta, poiché non configurano né cessione di beni né prestazione di servizi ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 633/1972. L’operazione si risolve in un mero meccanismo interno di ripartizione dei costi istituzionali, privo di rapporto sinallagmatico e quindi privo dei presupposti oggettivi per l’imposta.
Resta fermo che, qualora la trattenuta incida sulla quota degli incentivi riferita alla vendita di energia immessa in rete e non auto consumata, la base imponibile resta in capo all’associato per l’intero importo percepito dal GSE, senza riduzioni derivanti dalla trattenuta.