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TARI: dichiarazione e versamento per immobile locato

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9133 del 11/04/2026, ha ricordato il seguente principio di diritto: «In tema di TARI, ove il proprietario abbia adempiuto ai versamenti annuali anche dopo la concessione in locazione dell’immobile, il conduttore che abbia omesso di presentare la dichiarazione di inizio della detenzione, pur essendo soggetto a sanzione amministrativa per tale inosservanza, non può essere obbligato all’ulteriore pagamento del tributo, a causa della palese duplicazione di imposta, salva la necessità di verificare (in sede amministrativa o giudiziaria) la corrispondenza (totale o parziale) dell’importo versato con il debito commisurato alla situazione soggettiva del conduttore (non necessariamente coincidente con quella del locatore)»

La controversia, qui esaminata, vede l’impugnazione, da parte di un contribuente, di avviso di accertamento TARI per omessa dichiarazione TARI e del consequenziale mancato versamento della tassa rifiuti per un immobile detenuto in locazione.

I fatti di causa narrano che il versamento della TARI, per l’immobile oggetto di accertamento, era stato corrisposto da uno dei comproprietari. Infatti, secondo il ricorrente, gli obblighi relativi alla dichiarazione e al versamento del tributo erano stati assolti dal comproprietario dell’appartamento, per cui il conduttore era esonerato dal pagamento del tributo per gli anni di riferimento, stante l’adempimento da parte del comproprietario.

La ricorrente faceva riferimento, altresì, ad un articolo del regolamento comunale TARI, dove in base alla previsione dell’art. 1, comma 642, della legge 27 dicembre 2019, n. 147, si stabiliva «chiunque (…) detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani» è soggetto passivo della TARI. In tale veste, il detentore è obbligato a «dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione (…) della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni».

Da quanto sopra riportato, si evince che il detentore dell’immobile non può mai essere esonerato dall’obbligo dichiarativo, che (in quanto prestazione di facere) grava personalmente a suo carico e la cui inosservanza è specificamente punita con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

I giudici, nelle proprie motivazioni sottolineano infatti la correttezza di quanto affermato in appello, dove si legge:

«Deve richiamarsi la disciplina del tributo (vds. Legge n. 147/2013) in virtù della quale il presupposto della tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Detta disciplina prevede anche la possibilità di una detenzione temporanea non superiore a 6 mesi che giustifica il mantenimento dell’obbligo in capi al proprietario ovvero al possessore. Nel caso di specie non sussiste alcuna detenzione temporanea, per cui la contribuente è obbligata in via esclusiva alla denuncia di occupazione dell’immobile senza che possa acquistare alcuna valenza un accordo contrattuale tra le parti, peraltro, non comunicato al XXX».

Non altrettanto si può dire per il versamento del tributo, che (in quanto prestazione di dare avente ad oggetto un esborso pecuniario) non ha natura strettamente personale, essendo possibile anche per le obbligazioni tributarie l’adempimento di un terzo in luogo del debitore (art. 1180 cod. civ.) con efficacia solutoria nei confronti del creditore.

Per cui, dopo il pagamento ricevuto dal terzo (nella misura dovuta e nel termine prefissato), l’ente impositore non può pretendere l’ulteriore riscossione del tributo nei confronti del contribuente, ingenerandosi, altrimenti, una palese duplicazione di imposta.

Dunque, il pagamento del tributo per gli anni di riferimento da parte del locatore ha , senz’altro, efficacia liberatoria per la conduttrice nei confronti dell’ente impositore, salva la verifica della corrispondenza (totale o parziale) dell’importo versato con il debito commisurato alla situazione soggettiva della conduttrice (non necessariamente coincidente con quella del locatore). Difatti, al di là dell’immutabilità dei parametri fissi (fascia di utenza; superficie imponibile), la variabilità nella determinazione del tributo è strettamente connessa alla condizione personale dell’obbligato.

Ovviamente, ciò non esclude che la conduttrice sia , comunque, assoggettabile alla sanzione amministrativa per l’omessa presentazione della dichiarazione ai sensi di quanto disposto dal regolamento comunale.