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TARI: le aree destinate a parcheggio

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, con Sentenza n. 323 del 11/02/2026, ha confermato, rifacendosi ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, la correttezza da parte dell’Ente impositore di aver richiesto/accertato il versamento della TARI per l’area di parcheggio, ritenuta dalla controparte esente in quanto “pertinenziale e accessoria ai locali tassabili”.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n. 18715, in data 24.04.2024, in materia di TARES 2013 ha sostenuto che per le aree scoperte il contribuente è tenuto a pagare la tassa, quando si tratta di aree frequentate da persone e, quindi, produttive in via presuntiva di rifiuti, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia, ed idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (cita Cass. n. 5047/2015, n. 18500/2017).

In questa sede di giudizio, il Collegio ha ritenuto di non avere alcun motivo per discostarsi dal fatto che “i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttivi di rifiuti”.

Nelle argomentazioni, infatti, si legge: "In questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti".

I giudici hanno ripreso, altresì, la sentenza n. 18692 del 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024 relativa a TARSU-TIA 2005-TARI per periodo di riferimento 1999 - 2005, nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti ed in conseguenza la contribuente avrebbe dovuto dimostrare in quel caso i presupposti fattuali per poter beneficiare delle esclusioni dall'assoggettamento al tributo, non essendo sufficiente la mera affermazione di una asserita natura pertinenziale del parcheggio in questione.

La Suprema Corte, a tale proposito, ha evidenziato che le deroghe di cui sopra non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione" (Cass. n. 14770/2000.