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TARI: linee guida del MITE e del MEF sulla fuoriuscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche

Tra le novità introdotte in materia di Tassa Rifiuti (TARI) dal decreto n. 116/2020 si trova la possibilità per le utenze non domestiche di non usufruire più del servizio pubblico della gestione dei rifiuti. Le utenze non domestiche che sceglieranno di uscire dal servizio pubblico (ma che dovranno comunque dimostrare di avviare a recupero i rifiuti prodotti mediante gestori privati autorizzati) avranno diritto ad una esenzione della parte variabile della TARI, rimanendo comunque soggetti al pagamento della quota fissa.

L’introduzione di questa facoltà per le utenze non domestiche ha comunque suscitato alcuni dubbi applicativi negli Enti impositori, non essendo del tutto chiara finora la corretta procedura di attuazione della norma.

Sul tema è dunque intervenuto nuovamente il Ministero per la Transizione Ecologica (MITE), offrendo alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina per le utenze non domestiche che scelgono di non usufruire del servizio pubblico.

In primo luogo, va rilevato che la fuoriuscita dal servizio avrà efficacia solo a partire dal 01/01/2022 e i contribuenti che intendono usufruire di tale facoltà dovranno darne comunicazione all’Ente entro il 31/05/2021 (salvo un diverso termine successivo stabilito per regolamento dal Comune). Per gli anni successivi la scadenza della comunicazione è fissata sempre al 30/06 (ad esempio, l’azienda che intende uscire dal servizio a partire dal 01/01/2023 dovrà presentare la comunicazione all’Ente entro il 30/06/2022). La comunicazione da parte delle utenze non domestiche di non usufruire del servizio pubblico è dunque obbligatoria e va presentata all’Ente nei termini sopra previsti, pena l’inefficacia della comunicazione e il rinvio della sua applicazione all’anno successivo (ad esempio una richiesta pervenuta all’Ente in data 01/06/2021 avrà efficacia dal 01/01/2023).

Il Ministero invita le utenze non domestiche a dare comunque comunicazione all’Ente anche nel caso in cui si scelga di continuare ad avvalersi del servizio pubblico; in tal senso va specificato che in assenza di comunicazione è data per implicita la scelta di continuare ad avvalersi del servizio comunale.

Per quanto concerne la durata della fuoriuscita dal pubblico servizio, la norma prevede un periodo minimo di cinque anni; è tuttavia fatta salva la possibilità per le utenze non domestiche di poter rientrare nel perimetro della gestione pubblica del servizio di raccolta rifiuti anche prima della scadenza dei cinque anni, previa comunicazione all’Ente. In tal senso, dal momento che il ripristino del servizio comporta ulteriori costi di gestione per l’Ente e una possibile riorganizzazione del servizio, si raccomandano gli enti di disciplinare con regolamento modalità precise e chiare per l’eventuale rientro nel servizio pubblico.