È legittimo introdurre nel regolamento che disciplina la TIA, una norma che preveda la possibilità per il contribuente di rendere una dichiarazione tardiva prima che l'ente ne accerti l'omissione e che la stessa sia considerata valida ora per allora e trattata senza l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.
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In riferimento alle verifiche da effettuare prima di procedere a "qualsiasi" pagamento superiore a €.10.000,00, si chiede se la verifica sul "beneficiario" destinatario di un pagamento superiore a €.10.000,00 deve essere fatta per tutti i pagamenti, anche verso enti previdenziali, Parrocchia (oneri x edifici di culto) Cassa Depositi e Prestiti, INAIL, Scuole varie per trasferimenti piano diritto allo studio ecc… Vi sono delle sanzioni?
Il limite per la verifica dei pagamenti sopra 10.000 euro ex art. 48bis DPR 602/1973 è riferito anche agli emolumenti corrisposti ai dipendenti ed amministratori del comune stesso?
In riferimento alle verifiche da effettuare prima di procedere a pagamenti superiori a €.10.000,00, come mi devo comportare con le domiciliazioni bancarie delle utenze che vengono pagate con i flussi telematici a scadenze prefissate, spesso in assenza di fatture che pervengono al protocollo successivamente?
In riferimento al decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 18.01.08 n. 40 che stabilisce le disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, per individuare all’interno dell’Ente dell’incaricato per procedere al servizio di verifica è necessario un atto formale? Deve essere esclusivamente il Resp. serv. Finanziario oppure deve essere nominato anche il Tecnico Resp. OO.PP. per i pagamenti relativi alle OO.PP.?
Il limite dei 10.000,00 euro è riferito alla singola fattura oppure all'ammontare della fornitura o prestazione ( contratto) anche annui allo stesso fornitore?
Relativamente ai pagamenti superiori ai 10.000 euro, il limite sopra citato vale anche per le utenze considerando che il rispetto della procedura pregiudica il rispetto della scadenza? Per le utenze domiciliate come ci si deve comportare?
L’ente ha notificato un avviso di accertamento per un C1, mai dichiarato. Il contribuente afferma che il C1 è da considerarsi un immobile rurale perché il coniuge è un coltivatore diretto e titolare dell’ impresa agricola che si trova in un altro Comune confinante con il nostro e dove lavora anche Lei come dipendente. L’immobile è un negozio dove si svolge solamente un’ attività commerciale e dove vendono i prodotti coltivati. È corretto il comportamento dell’Ente?
Vorremmo delucidazioni in merito al trattamento contabile degli incentivi per la progettazione (ex Legge Merloni), vorremmo inoltre sapere se il Dirigente dell’area tecnica può correttamente liquidare quota parte del compenso al personale amministrativo.
La competenza per l’approvazione di un atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto su un fabbricato di proprietà dell’ Ente da adibire a cabina di trasformazione per la fornitura di energia elettrica alle utenze della zona, è del Consiglio, della Giunta o del Responsabile del servizio per l’attuazione di quanto stabilito dall’organo esecutivo.